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Separazione e divorzio davanti all'Ufficiale dello Stato Civile

L'art.12 della legge n.162/2014 prevede,a decorrere dall'11.dicembre 2014, la possibilità per i coniugi o ex coniugi di comparire davanti all'Ufficiale di stato civile per concludere un accordo di separazione, di divorzio.L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Si può ricorrere a tale modalità semplificata quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi e altre ipotesi previste dalla legge).

Informazioni e contatti:

Comune di Cividate Camuno - Ufficio di stato civile

E' necessario prenotare un appuntamento:

A chi interessa:

Coniugi che vogliono separarsi consensualmente o chiedere il divorzio congiunto o modificare le condizioni di separazione o ex coniugi che vogliono modificare le condizioni di divorzio.

Come:

Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:

  • iscrizione dell'atto di matrimonio civile (luogo in cui è stato celebrato)
  • trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario o altri riti religiosi o celebrato all'estero da due cittadini italiano o da un cittadino italiano e un cittadino straniero
  • residenza di almeno uno dei coniugi

E' necessario prenotare l'appuntamento con le modalità indicate.

Il giorno concordato l'ufficiale di stato civile riceve da ciascuna parte la dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedere Moduli), sulla base della quale redige l'atto di stato civile, che dev'essere sottoscritto da tutti i comparenti.

Poi fissa un nuovo appuntamento, al fine di favorire un'ulteriore riflessione sulla decisione di separarsi o di divorziare.

Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni) i due coniugi o ex coniugi si presentano per confermare l'accordo.La mancata comparizione,senza giustificato motivo,vale quale rinuncia e mancata conferma della separazione o del divorzio.

All'atto della conclusione dell'accordo deve essere corriposto il diritto fisso pari a euro 16,00 con pagamento in contanti.

Si fa presente che l'ufficio effettuerà controlli sulle dichiarazioni presentate.

Informazioni

Normativa di riferimento:

Art.6- Art.12 della Legge n.162/2014

Modalità di avvio:

Istanza di parte