Informazioni
Il provvedimento viene trascritto e annotato sull'atto di matrimonio entro 30 giorni dalla data in cui tutti i documenti necessari, corretti dal punto di vista formale e sostanziale, pervengono all'Ufficio di Stato Civile. Il servizio è gratuito.
L'11 novembre 2014 è entrata in vigore la legge n.162/2014, che prevede, all'art.6, la possibilità per i coniugi di concludere un accordo per le soluzioni di separazione personale, divorzio e modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio attraverso una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati(per ciascun coniuge). Tale modalità è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci, o portatori di handicap grave (art.3, c.3, L.104/1992) e di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti; nel primo caso l'accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica, che esprime un nullaosta, mentre secondo caso (presenza di figli minori o non autosufficienti), al vaglio del Procuratore della Repubblica si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale. Nell'accordo potranno essere inseriti anche patti di trasferimento patrimoniale. Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti. L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Modalità Una volta formalizzato l'accordo delle parti e ottenuto il prescritto nullaosta o autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica, è sufficiente che uno degli avvocati che ha assistito uno dei coniugi e ne ha autenticato la firma, trasmetta tassativamente entro 10 giorni, la documentazione per la trascrizione al: - Comune di iscrizione dell'atto di matrimonio; - Comune di trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o con rito religioso riconosciuto dallo Stato Italiano, - Comune di trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero. Per il Comune di Cividate Camuno, la consegna può avvenire: - con presentazione al Protocollo Generale del Comune; - con presentazione all'Ufficio di Stato Civile; - a mezzo posta a : Comune di Cividate Camuno Piazza Fiamme Verdi, 14 - a mezzo Pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.cividate-camuno.bs.it la documentazione trasmessa a mezzo Pec dovrà essere corredata dalla prescritta firma digitale dell'avvocato. nell'ipotesi di mancato invio, da parte di almeno uno degli avvocati,della documentazione completa e corretta nel termine indicato dalla legge è stabilita una sanzione amministrative pecuniaria.
Istanza di parte