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Separazione e divorzio di fronte all'ufficiale di stato civile.

Separarsi, divorziare o modificare i precedenti accordi di separazione o di divorzio presso gli uffici comunali- Ultimo aggiornamento 04 novembre 2019 .

Dall'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell'art.12 della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

la richiesta può essere presentata presso:

  • il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
  • il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
  • il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all'estero.

Tale modalità semplificata è a disposzione dei coniugi solo quando non vi sono figli della coppia minori, oppure maggiorenni incapaci, o portatori di handicap grave (art.3, c.3, L.104/1992), o economicamente non autosufficienti.

L'accordo non deve contenere patti di trasferimento petrimoniale nè può comprendere la determinazione di obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (Tar Lazio, Sez.I-ter, sentenza 3 maggio - 7 luglio 2016,n.7813).

L'assistenza  dell'avvocato è facoltativa.

Fase istruttoria

I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all'ufficiale di stato civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

Per consentire all'ufficio l'acquisizione dei documeni necessari al procedimento è necessario che ciascuno dei coniugi compili il modulo di comunicazione dati.

L'ufficiale di stao civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana.

In tutti gli altri casi,il cittadino,per poter concludere l'accordo in questione deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.

Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio stabilisce la data della redazione dell'accordo, previo contatto con gli interessati.

Redazione dell'accordo

Entrambi i coniugi devono presentarsi nel giorno prestabilito per rendere le dichiarazoni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev'essere munito di documento di identità  valido e di tesserino professionale di appartenenza all'Ordine degi avvocati.

Conferma dell'accordo

Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, nel giorno concordato con l'ufficio, i coniugi devono presentarsi per rendere all'ufficiale dello stato civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell'accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata confema dell'accordo.

Gli effetti dell'accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Costi

All'atto della redazione dell'accordo deve essere corrisposto il dirtto fisso pari a €.16.00

Informazioni

Normativa di riferimento:

- Legge n.55 del 6 maggio 2015- Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi- - Legge 162 del 10 novembre 2014 conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 12 settembre 2014 n.132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile; _ D.M del 27 febbraio 2001, in G.U.n.66del 20 marzo 2001 "tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici"; - D.P.R.n.396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n.127" e circolari integrative.

Modalità di avvio:

Istanza di parte