Informazioni
Istanza di parte
La carta d'identità, documento obbligatorio di riconoscimento per i cittadini residenti, viene rilasciata - nel formato "elettronico" (CIE).
Realizzata in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito e dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del titolare.
La foto in bianco e nero è stampata al laser, per garantire un'elevata resistenza alla contraffazione. Sul retro della Carta il Codice Fiscale è riportato anche come codice a barre.
Contiene le impronte digitali degli indici destro e sinistro acquisite sul microchip mediante lettura ottica del dito indice della mano destra e della mano sinistra. L'acquisizione è obbligatoria dal 12° ANNO DI ETA'
Oltre all'impiego ai fini dell'identificazione, la nuova CIE può essere utilizzata per richiedere una identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Tale identità, utilizzata assieme alla CIE, garantisce l'accesso ai servizi erogati dalle PP.AA.
Per maggiori informazioni consultare il sto http://www.cartaidentita.interno.gov.it/
Si precisa che le carte d'identità cartacee già in possesso dei cittadini continueranno ad aver validtà sino alla loro naturale scadenza (impressa sulle stesse).
Una nuova carta d’identità può essere richiesta a partire da sei mesi prima della scadenza del documento. Fatti salvi i casi di impedimento espressamente previsti dalla legge, la CIE è rilasciata valida per l’espatrio.
Tempi di rilascio dai 6 ai 10 giorni, il nuovo documento non viene rilasciato direttamente dal Comune ma viene emesso e spedito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato all'indirizzo indicato dal cittadino all'atto della richiesta .
RILASCIO DELLA CIE AI MINORI.
L’art. 10 del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70 ha introdotto la possibilità di rilasciare la carta di identità indipendentemente dall’età anagrafica.
La carta di identità ha oggi quindi validità diversificate in base all’età:
0-3 anni per i minori di tre anni
5 anni per i minori tra i tre ed i diciotto anni non compiuti
10 anni per i maggiorenni
Per la validità per l’espatrio, e’ necessario acquisire l’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci.
Il minore deve presentarsi accompagnato dai genitori, muniti di un proprio documento di identità. In caso d’impossibilità di uno dei due genitori a recarsi personalmente allo sportello è sufficiente produrre una dichiarazione in carta semplice d’assenso all’espatrio firmato dal genitore assente, corredato da fotocopia del suo documento d’identità.
La richiesta dovrà essere firmata dal minore che abbia già compiuto o dodici anni, salva l’impossibilità a sottoscrivere.
Il minore dei quattordici anni può espatriare con la carta di identità valida all’espatrio se accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
Nel caso in cui il minore di 14 anni espatri con un accompagnatore , è richiesta l'autorizzazione di entrambi i genitori resa attraverso un atto di assenso che deve essere vistato dalla Questura.
Il modulo è reperibile sul sito della polizia di stato, nella sezione dedicata ai passaporti per minori, e la dichiarazione va convalidata in Questura, previa presentazione dei documenti dei genitori, del minore e dell’accompagnatore.
La seconda parte dei Codici P.I.N./P.U.K. sarà consegnata insieme alla (CIE) direttamente presso l'indirzzo indicato dal cittadino al momento della riciesta. SONO DA CONSERVARE.
03 settembre 2019